CURE TERMALI E COMPLEMENTARI A CARICO DELL'INPS!

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Azzurra99
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CURE TERMALI E COMPLEMENTARI A CARICO DELL'INPS!

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LE CURE BALNEO TERMALI E COMPLEMENTARI A CARICO DELL'INPS

Le Cure Balneo Termali (C.B.T.) vengono concesse dall’Inps (dopo l’accertamento dei requisiti assicurativi, contributivi e sanitari) con lo scopo di evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità (Rdl n. 1827 del 04/10/1935 artt. 45-81 e 83).

La fruizione delle prestazioni balneo-termali da parte degli assicurati dell’Istituto può avvenire soltanto in periodo feriale, eccetto quanto previsto all’ art. 16 L. 412/1991.


COSA SPETTA

Le cure spettano, per ogni ciclo, nella misura di:
12 cure fondamentali se la concessione delle cure è avvenuta a seguito di patologie reumo-artropatiche
oppure
12 cure fondamentali e/o accessorie se la concessione delle cure è avvenuta a seguito di patologia bronco-catarrale.
L’Istituto può concedere le cure per un solo ciclo annuale ovvero 12 giorni, pari a due settimane di cura, dal lunedì della prima settimana al sabato della seconda, secondo il calendario triennale 2009–2011 stabilito dall’Inps.
La concessione di altri cicli termali oltre il V°, la cosiddetta eccezionalità, ricorre soltanto nei seguenti casi:
quando la patologia reumoarticolare e/o broncocatarrale sia determinante al raggiungimento di uno stato invalidante e sia ancora suscettibile di effettivo miglioramento clinico;
quando l’età anagrafica e contributiva dell’assicurato, tenuto conto anche dell’attività lavorativa, consentono un riscontro positivo al fine preventivo delle cure balneo termali.
Nel caso in cui il medico della Direzione Inps di competenza approvi un ciclo oltre il quinto, è necessario il parere definitivo del Coordinatore Generale Medico Legale.


IL COSTO

Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre quello del soggiorno presso la località termale negli alberghi convenzionati è a carico dell’Inps.

Sono, invece, a carico dell’interessato.
i costi del ticket, nella misura prevista dalla legge;
le spese di viaggio di andata e ritorno.

A CHI SPETTANO

ai lavoratori dipendenti che versano il contributo IVS - Invalidità, Vecchiaia, Superstiti (art. 28 DPR 818/1957);
ai lavoratori dipendenti di cui sopra che non siano titolari di pensione di anzianità o di un trattamento pensionistico anticipato prima dell’effettuazione de turno di cure (msg 16724 del 28/05/2004) e non abbiano compiuto l’età pensionabile (msg2798/2007);
ai dipendenti Inps (msg 2704/2008);
ai dipendenti Inps precedentemente iscritti all’Inpdap, transitati all’Istituto tramite la mobilità interenti (msg 10969/2006) purché non abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l’Inpdap;
ai lavoratori autonomi che versano il contributo IVS;
ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata (msg 7478/2007) che perfezionano il requisito con i soli contributi nella su menzionata gestione;
i lavoratori in mobilità (msg. n. 18060/2006);
i titolari di assegno NON definitivo di invalidità;
i lavoratori socialmente utili (LSU):
Tali lavoratori debbono far valere i seguenti requisiti:

AMMINISTRATIVI
almeno 5 anni di anzianità assicurativa(art. 4 L. 222/84) e i requisiti di contribuzione previsti per il diritto alla pensione di invalidità dell’inps (art. 28 DPR 818/1957) di almeno 3 anni di contribuzione (156 settimane) nei cinque anni precedenti la domanda, ovvero i requisiti previsti per il diritto alla pensione di invalidità erogata dall’Inps. A tale scopo sono validi anche i contributi figurativi, i versamenti volontari, etc.) Per i lavoratori parasubordinati iscritti nella gestione separata dei lavoratori autonomi (msg 7478/2007) il requisito si perfeziona con i soli contributi versati nella gestione; non è infatti previsto il cumulo con altra contribuzione (msg. n. 41939/1989);
non aver già goduto o dover godere nello stesso anno prestazioni termali a carico della ASL o di altro Ente;
non aver perfezionato il requisito di età (i limiti di età per le cure termali sono quelli previsti per la pensione di vecchiaia dalla normativa vigente nell’anno di effettuazione delle cure – D.L. n. 503 del 30.12.1992 modificato con L. n. 74 del 23.12.1994) e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia previsto dalla normativa vigente nell’anno di effettuazione delle cure (msg2018/2004). La prestazione termale può essere concessa anche a chi, pur avendo superato i limiti di età, non ha maturato i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia (msg 28003 del 20.12.1988);
non essere titolare di pensione di anzianità o di trattamento di pensione anticipata previsto dalle vigenti disposizioni per diversi settori di attività (circ. 15/86) prima dell’effettuazione del turno di cure (msg 16724/2004);
non essere titolare di assegno definitivo di invalidità o di pensione di inabilità (in questo caso la domanda può essere presa in considerazione solo successivamente alla eventuale revoca di tali prestazioni – circ. 15/86);
non essere titolare di pensioni di Fondi Integrativi e Fondi sostitutivi dell’Assicurazione generale obbligatoria.
SANITARI
essere affetti da forme morbose reumatiche (osteoartrosi ed altre forme degenerative; reumatismi extra articolari) e patologie delle vie respiratorie (sindromi rino-sinusitiche-bronchiali croniche; bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva – con esclusione dell’asma e dell’enfisema avanzato) (circ. n. 230/1992, D M 15/121994 e successive modificazioni). Sono escluse malattie che riguardano altri apparati (circ. 230/92, D.M.S./94);
non devono sussistere controindicazioni alle cure termali (circ. 15/86 CRITERI MEDICO-LEGALI punto c).

NON SPETTANO

a coloro che compiono l’età pensionabile prevista dalle disposizioni in vigore nell'anno di effettuazione delle cure (msg. n. 2018/2004). Sono fatti salvi i casi in cui gli assicurati pur avendo raggiunto l'età pensionabile non raggiungano, nella stagione termale richiesta, il requisito contributivo per la vecchiaia (msg. n. 28003/1988 e msg. n. 19526/1994);
ai titolari di pensione di anzianità o di trattamento di pensione anticipata (circ. n. 15/1986 - msg. n. 16724/2004);
i titolari di assegno definitivo di invalidità o di pensione di inabilità. Può essere amministrativamente ammessa la domanda di cure termali solo in caso di revoca (casi eccezionali) dell'assegno definitivo di invalidità (circ n. 15/1986);
agli ex assicurati INPDAI, pur se assoggettati all’assegno di invalidità con le stesse norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria (decreto legislativo 181/1997).Infatti, hanno versato la contribuzione ad uno specifico fondo che non prevedeva l’erogazione delle cure termali. La concessione delle cure agli anzidetti assicurati sarà possibile soltanto quando gli stessi iscritti dall’1.1.2003 alla “normale” assicurazione IVS, raggiungeranno i richiesti requisiti contributivi;
ai dipendenti di imprese e aziende dello Stato (comprese Poste Italiane S.p.A.), degli Enti pubblici e degli enti locali privatizzati (Legge n. 133/2008 e circ. n. 114/2008);
a chi ha già fruito o dovrà fruire, nell’ anno in corso, di prestazioni termali a carico della ASL o di altro Ente;
agli assicurati che usufruiscono del Fondo di Solidarietà ex D.M. 375/2003 in quanto la prestazione a carico di tale fondo è assimilabile alla fattispecie del prepensionamento msg. 24860 del 15.09.2006;
ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato il cui fondo è gestito dall'INPS msg 263 del 17.04.02;
ai lavoratori dello spettacolo in quanto assicurati IVS all' ENPALS compresi i lavoratori (operai e impiegati) delle sale Bingo circ. 76/2002 punto 3;
ai familiari degli assicurati;

LA DOMANDA

(mod. CT/1 COD SR39)

Deve essere presentata dal 1 gennaio al 31 ottobre, nell’anno di effettuazione delle cure, all’ufficio Inps di residenza del lavoratore.
A partire dal 1° marzo 2011, la presentazione delle domande di cure balneotermali dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
contact center integrato – n- 803164;
Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Il certificato medico di prescrizione delle cure deve essere inoltrato telematicamente dal medico curante dell’assicurato, dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Su di esso devono essere indicati:
la malattia per la quale vengono chieste le cure termali;
le cure accessorie che l’assistito dovrà effettuare;
lo stabilimento termale (segnalazione non vincolante per l’Inps).
In sede di prima domanda il lavoratore dovrà presentare un esame radiografico (valido se eseguito negli ultimi tre anni), relativo:
all’apparato osteo-articolare per le forme reumatiche;
al torace per le forme bronco-catarrali.
Tutti gli assistiti ultra cinquantenni dovranno sottoporsi ad esame elettrocardiografico al fine di accertare eventuali controindicazioni alle cure.


COSA FARE

(msg 616/2003)

L’assicurato dopo aver ricevuto la lettera di accoglimento della domanda con allegato l’elenco alfabetico annuale delle strutture termali (elenco aggiornato per cure REUMOARTROPATICHE e BRONCOCATARRALI) e dei TURNI:
sceglierà il turno in cui praticare le cure;
prenderà direttamente contatto con la struttura termale e alberghiera prescelta almeno 10 giorni prima dell’inizio del turno;
ricevuta conferma dalla struttura, comunicherà con urgenza alla Sede Inps di competenza, a mezzo fax, il turno e la struttura prescelti, adempimento che consentirà all’interessato l’effettiva fruizione delle cure;
si presenterà nel giorno stabilito alla struttura alberghiero-termale per il soggiorno e le cure.
Qualora l’assicurato chieda di fruire delle cure al termine della stagione, la lettera di accoglimento conterrà l’elenco delle strutture alberghiero/termali ancora disponibili.
N.B.: nel caso di rinuncia o rinvio delle cure, l’assicurato è tenuto a darne immediata notizia alla sede Inps di competenza e alla struttura termale presso la quale aveva prenotato il soggiorno e le cure.


RIESAME

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, per motivi amministrativi o sanitari, è possibile presentare istanza di riesame. Se il provvedimento di reiezione è relativo a motivi di ordine sanitario, l’istanza deve essere sottoposta al parere del Coordinamento Generale Medico Legale presso la Direzione Centrale dell’Inps. Se, invece, il provvedimento di reiezione attiene a motivi di carattere amministrativo, l’istanza deve essere indirizzata alla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito.

TRATTO DA: http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5798
1986- Amenorrea secondaria. 1995- Emicranee e cefalee, primi segni di ipertensione. 1996- Psoriasi squamosa a placche, displidemia e insufficienza venosa. 2003- Ernia jatale con esofagite da reflusso di 2° e gastrite lieve. 2005-Ipertensione e tachicardia in terapia con Libradin e Inderal. 2006-Insufficienza venosa cronica. 2006-Glaucoma in terapia. 2007-Sindrome di Stein Leventhal, in terapia con Metforal 500. 2008- Lieve scoliosi dorsale con curve di scompenso cervicali e lombari. 2008- Artrosi cervicale con tre ernie e una protusione del disco. 2008-Psoriasi artropatica con sindrome SAPHO.- Sindrome dell'intestino irritabile, colite, dermatite atopica e da contatto, allergia al latte e derivati, allergia agli acari, lieve intolleranza al lattosio. In cura con Nerixia, Arcoxia, Metocal 1200, Didrogyl. 2010-BOD: Areola paracentrale di distrofia microcistica dell'endotelio corneale, FOD e FOS: lieve assottigliamento della rima neurale temporale in N.O. di piccolo diametro. 2010-Pseudocisti alla tiroide, controlli periodici. 2011-Cuoio capelluto: scalpo lipedematosi, lichen simplex cronico e tricoressi nodosa al vertice. OTC del nervo ottico: marcata riduzione di spessore a livello dei fasci nervosi inferiori e superiori bilateralmente in presenza di papilla con aspetto lievemente rilevato e non glaucomatoso almeno morfologicamente. 2012- Reumatologia: sindrome fibromialgica sub-clinica. Neurologia: cefalea intensiva, distimia, fibromialgia, terapia con Sertralina 50 mg.
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Azzurra99
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Re: CURE TERMALI E COMPLEMENTARI A CARICO DELL'INPS!

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DA QUEST'ANNO LE CURE TERMALI E COMPLEMENTARI A CARICO DELL'INPS SI RICHIEDONO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE DELLE CURE E SOLO ON LINE, PREVIO POSSESSO COPIA CARTACEA DEL CERTIFICATO MEDICO ESEGUITO ON LINE RILASCIATO DAL PROPRIO MEDICO DI BASE.

http://www.inps.it/portale/default.aspx ... do%3fS%3dS

L'area a cui si accede è riservata ad utenti registrati. Per l'accesso ai servizi è richiesto il possesso di un codice PIN rilasciato dall'INPS, o in alternativa, di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
1986- Amenorrea secondaria. 1995- Emicranee e cefalee, primi segni di ipertensione. 1996- Psoriasi squamosa a placche, displidemia e insufficienza venosa. 2003- Ernia jatale con esofagite da reflusso di 2° e gastrite lieve. 2005-Ipertensione e tachicardia in terapia con Libradin e Inderal. 2006-Insufficienza venosa cronica. 2006-Glaucoma in terapia. 2007-Sindrome di Stein Leventhal, in terapia con Metforal 500. 2008- Lieve scoliosi dorsale con curve di scompenso cervicali e lombari. 2008- Artrosi cervicale con tre ernie e una protusione del disco. 2008-Psoriasi artropatica con sindrome SAPHO.- Sindrome dell'intestino irritabile, colite, dermatite atopica e da contatto, allergia al latte e derivati, allergia agli acari, lieve intolleranza al lattosio. In cura con Nerixia, Arcoxia, Metocal 1200, Didrogyl. 2010-BOD: Areola paracentrale di distrofia microcistica dell'endotelio corneale, FOD e FOS: lieve assottigliamento della rima neurale temporale in N.O. di piccolo diametro. 2010-Pseudocisti alla tiroide, controlli periodici. 2011-Cuoio capelluto: scalpo lipedematosi, lichen simplex cronico e tricoressi nodosa al vertice. OTC del nervo ottico: marcata riduzione di spessore a livello dei fasci nervosi inferiori e superiori bilateralmente in presenza di papilla con aspetto lievemente rilevato e non glaucomatoso almeno morfologicamente. 2012- Reumatologia: sindrome fibromialgica sub-clinica. Neurologia: cefalea intensiva, distimia, fibromialgia, terapia con Sertralina 50 mg.
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