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PERMESSI TUTORI E AMM. SOSTEGNO: RISOL MINISTERO LAVORO

Inviato: 22/10/2009, 8:18
da lorichi
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Permessi lavorativi ai tutori e amministratori di sostegno: Risoluzione del Ministero del LavoroCominciata da rosaria1956
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rosaria195629/5/2009, 00:37
da : http://www.handylex.org/gun/permessi_10 ... egno.shtml

Permessi lavorativi ai tutori e amministratori di sostegno: Risoluzione del Ministero del Lavoro
Con la Risoluzione 41 del 15 maggio 2009, il Ministero del Lavoro ha definitivamente chiarito che i permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 non possono essere concessi ai tutori e agli amministratori di sostegno delle persone con handicap grave.

A parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro quei benefici lavorativi non possono essere concessi nemmeno nel caso in cui l’amministratore di sostegno o il tutore assicurino l’assistenza con continuità ed esclusività o con sistematicità ed adeguatezza.

Ricorda il Ministero che la platea dei beneficiari è rigidamente disciplinata dal Legislatore e che le uniche variazioni sono state previste dalla Corte costituzionale (peraltro per i beneficiari dei congedi retribuiti biennali). La facoltà, quindi, di ammettere altri beneficiari ai permessi lavorativi rimane in capo solo al Legislatore.

Il tutore o l’amministratore di sostegno che assista con sistematicità ed adeguatezza la persona con handicap grave può quindi – ad oggi – ottenere i permessi lavorativi solo se è anche un parente o un affine fino al terzo grado della persona con handicap grave..
Può, invece, ottenere la concessione dei congedi retribuiti solo se è il coniuge, il figlio convivente o il fratello o la sorella, ugualmente convivente, oppure è il genitore della persona in possesso del certificato di handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992), fermo restando il requisito della continuità ed esclusività dell’assistenza.

Consulta il testo della Risoluzione
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2009

Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale


testo della Risoluzione: http://www.handylex.org/stato/c150509.shtml

Risoluzione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva 15 maggio 2009, n. 41 Prot. 25/I/0007171

“Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – tutori o amministratori di sostegno – fruizione dei permessi lavorativi ex art. 33 della L. n. 104/1992.”

La CISL ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 7, della L. n. 104/1992 secondo il quale le disposizioni che disciplinano la concessione dei permessi per assistenza ai disabili gravi “si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità”.
Più in particolare si chiede della possibilità, da parte di “tutori o amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità, prive di genitori o parenti prossimi, i quali dimostrino di assistere con continuità ed in via esclusiva la persona con disabilità anche per gli aspetti esistenziali e della vita quotidiana”, di poter godere dei permessi attribuiti dalla citata normativa.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
L’individuazione dei soggetti destinatari dei benefici di cui alla L. n. 104/1992 o di benefici del tutto analoghi – ad es. congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 – non può prescindere dallo stretto dettato normativo. È lo stesso Legislatore ad aver operato una scelta circa l’individuazione di chi può godere dei permessi legati alla assistenza del disabile; scelta che, da parte di questa Amministrazione e degli Istituti previdenziali, non è mai stata ampliata soggettivamente ma, eventualmente, declinata sulla base delle condizioni (ad es., da ultimo, “sistematicità ed adeguatezza” dell’assistenza) che consentono il godimento dei benefici. Ciò è peraltro avvalorato dal fatto che un ampliamento in senso soggettivo della platea dei destinatari della normativa in questione si è avuta esclusivamente sulla base di pronunce della Corte Costituzionale (v. ad es. sent. n. 158/2007).

Ne consegue che la l’individuazione, fra i possibili beneficiari dei permessi, degli “affidatari di persone handicappate in situazione di gravità” va dunque interpretata in materia restrittiva, circoscrivendola a quella categoria di soggetti che, peraltro, è destinataria anche di altri benefici disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001, ossia ai “genitori affidatari”.
In relazione a quanto sopra si ritiene pertanto di dover escludere ogni indicazione volta ad ampliare il novero dei soggetti che possono fruire dei permessi per assistenza dei disabili gravi, ai sensi dell’art. 33 della L. n. 104/1992, escludendo pertanto da tali benefici i “tutori o amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità”.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)



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