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esenzione auto, niente bollo, iva agevolata ecc
Inviato: 25/03/2012, 9:47
da cassandra1971
Cara Rosaria il link delle esenzioni porta ad una pagina dove il sito spondilite dice che il dominio è in vendita.
Vorrei farti una domanda, ho chiesto aggravamento per arrivare alla legge 104/92 per passare dal 67% al 74%, avere i 3 giorni a casa o 6 mezze giornate al mese è importante per me. Tuttavia trovo abbastanza astrusa ed intrecciata la normativa circa le agevolazioni per l'auto, io non ho patente, ma avere possibilità di scaricare il 19% e pagare iva ridotta non sarebbe male e allora potrei farmi l'auto.
Dunque secondo quello che ho letto in giro e le circolari della motorizzazione non è molto chiaro l'elenco dei beneficiari e di meno è chiaro l'elenco dei documenti.
Qua si parla di persone che hanno indennità di accompagno, quindi il 100%
Invalidi psichici o ciechi che devono essere accompagnati
sordomuti (hanno l'80%)
chi è su sedia a rotelle chiaramente
chi ha grave problema di deambulazione quindi potrebbe essere anche un 74% per una sola patologia, che è definita grave,
Ora mi domando, chi arriva al 74% o più per problemi multipli, della serie ha la spondilite e fa fatica a camminare molto, e per di più ha asma moderato aggravato da turbinati e sinusite, con inizio coxoartrosi, che fa? Devi essere lesso? C'è gente che in giro ha l'auto con agevolazioni, e non ha visibilmente grossi problemi a camminare. E pure parcheggio invalidi poi:
altro ho trovato ma è oscuro
Inviato: 25/03/2012, 9:56
da cassandra1971
Ho visto che la legge è cambiata e ora anche chi ha il normale stato di handicap (comma 1, art. 3 legge 104), può ottenere le agevolazioni fiscali, ma a queste condizioni:
9. Regole particolari per disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione
Come illustrato più sopra, alle persone pluriamputate o la cui disabilità motoria comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione è consentito di accedere alle agevolazioni sui veicoli a prescindere dall’adattamento del veicolo se versano nella condizione di "particolare gravità" prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge 104/92. Nel caso, invece, che queste condizioni personali non si configurino, ma sussista comunque la disabilità motoria, gli interessati sono ammessi alle agevolazioni auto a condizione di utilizzare veicoli adattati. In questi casi non è però necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento. Ai sensi dell’articolo 3, della legge 104/92, per disabile secondo la definizione generale, contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3, deve intendersi "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". La specificità richiesta, in questi casi, ai fini dell’agevolazione fiscale è dunque solo nel carattere "motorio" che deve avere l’handicap. Per cui vi potrà essere diritto alle agevolazioni anche senza che sia accertata la necessità dell’intervento assistenziale "permanente", previsto, invece, per situazioni di particolare gravità. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità. Per quanto riguarda la possibilità di autocertificare le proprie condizioni personali si veda capitolo IV e la modulistica nei formulari.
Per quali veicoli
Purché i veicoli siano adattati, i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione possono godere delle agevolazioni su:
auto;
motocarrozzette;
autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile;
autocaravan (solo ai fini della detrazione Irpef).
L ’adattamento del veicolo
Come già detto, infatti, per questa categoria di disabili l’adattamento del veicolo rimane una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al Pra). I veicoli devono essere adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile. Sono ammesse anche le auto con cambio automatico, anche di serie, per coloro che sono muniti di patente B speciale o del foglio rosa a seguito della prescrizione da parte della Commissione medica locale ai sensi dell’art. 119 del codice della strada. Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai co-mandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:
• pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
• scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica; • braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
• paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
• sedile scorrevole-girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
• sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
• sportello scorrevole;
• altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un adattamento effettivo. Pertanto, non dà luogo ad "adattamento" l’allestimento di semplici accessori con carattere di "optional", ovvero l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.
Il diritto all ’Iva agevolata al 4%riguarda anche:
le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica;
gli acquisti di accessori e strumenti relativi alle prestazioni indicate nel precedente punto a).