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LEGGE BRUNETTA, Riuscirà a mettere le cose a posto??????

Inviato: 16/06/2009, 21:50
da rosaria1956
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ANCORA LEGGE BRUNETTACominciata da Rosy56
FORUM SULLE MALATTIE CRONICHE AUTOIMMUNI DEL GRUPPO REUM AMICI > INVALIDITA' ED ESENZIONI
Parte 1 di 1
Rosy5618/7/2008, 18:44
Art. 80.
Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili
1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) attua, dal
1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di
200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di
benefici economici di invalidita' civile.
2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso,
finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti
economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari
necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S.
dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato,
a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita
medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni
dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di
giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gia'
disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata
presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della
provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove,
invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verra'
comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato
non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla
data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste
dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente
comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie
e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per
cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali,
in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede
obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la
persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento
dei benefici economici.
4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti
specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di
verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio
economico verranno disposte con le medesime modalita' di cui al
comma 2.
5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per
il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione
civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida
provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita
emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati
all'accertamento degli stati di invalidita' civile, cecita' civile e
sordomutismo, nonche' ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S.
nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva
spetta all'I.N.P.S. medesimo.
7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti termini e modalita' di attuazione
del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo,
in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione
dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto
alla popolazione residente nonche' alle sinergie con le diverse
banche dati presenti nell'ambito della amministrazioni pubbliche, tra
le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione
civile.


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