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associazione malati s.m.
un estratto di un articolo:
Giudizio di idoneità alla mansione
Il giudizio di idoneità alla mansione previsto dall’art. 41 del T.U. 81/2008 può essere richiesta tanto dal datore di lavoro, quanto dal lavoratore.
Tale visita può concludersi in diversi modi:
> una idoneità assoluta per la quale, oltre a non sussistere condizioni patologiche che potrebbero trarre danno dall'espletamento della mansione lavorativa, non si ritrovano quelle modificazioni biologiche che richiedono interventi sull'ambiente, sull'organizzazione del lavoro e/o sull'uomo;
> una idoneità parziale, condizionata cioè da fattori legati al rischio professionale - come l'obbligo dell'uso di mezzi di protezione individuale - o da alcune menomazioni, che possono negativamente incidere sulla mansione lavorativa (divieto di lavoro su piani rialzati, su scale ecc.) o, infine, dalla presenza di indicatori biologici di effetto che sono espressioni di un danno biologico;
> non-idoneità, quando sussistono condizioni patologiche. Tale non-idoneità potrà avere carattere temporaneo o permanente.
Nel caso in cui il medico competente esprima un giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
Il decreto non indica limiti temporali per l'invio di tale comunicazione, ma è evidente che essa debba avvenire in tempi rapidi onde non esporre ulteriormente il lavoratore a un rischio che, secondo le conclusioni del medico, ha già iniziato a determinare un danno alla salute.
Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione, ad opera sia del lavoratore che del datore di lavoro, all'organo di vigilanza della ASL.
E’ fondamentale in tutti i casi che, anche alla luce dei protocolli sanitari e delle risultanze diagnostiche, siano attuate tutte le misure di prevenzione e protezione (bonifica dell'ambiente di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale) finalizzate all'abolizione o quantomeno alla riduzione del rischio.
L'accento sull'ambiente di lavoro comporta che l'idoneità non può essere concessa in astratto a una determinata mansione, ma va riferita a quella mansione, in quel posto di lavoro, in quella fabbrica in cui esiste una precisa organizzazione del lavoro che determina tempi e modalità di esposizione a specifici rischi.
Il giudizio d'idoneità, oltre a risvolti prettamente sanitari, può comportare conseguenze importanti per il lavoratore; infatti l'idoneità fisica, come più volte ribadito dalla Cassazione, deve essere riferita al possesso da parte del lavoratore delle capacità comunemente necessario per lo svolgimento delle attività lavorative oggetto del contratto di lavoro.
La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la non idoneità permanente consenta il recesso del contratto. Ma il contratto può essere rescisso anche nel caso di una impossibilità parziale del lavoratore, qualora il datore di lavoro dimostri di non potere ricollocare quel lavoratore all'interno dell'azienda in attività confacenti anche di livello inferiore. Ciò impone che il datore di lavoro, con l'ausilio del medico competente, operi attivamente per individuare all'interno dell'azienda un'adeguata collocazione del dipendente, in modo da non sottoporre il lavoratore stesso a rischi e danni per sé stesso e per terzi (colleghi ed estranei all’azienda).
In ogni caso è opportuno che venga contattato un avvocato di fiducia che possa consigliare e indirizzare al meglio anche in fase preventiva, prima di chiedere il giudizio di idoneità stesso e di informare del proprio stato di salute i soggetti competenti.
2014 dopo il Parto sono in remissione di tutto, terapia Humira 40 mg ogni 15 gg. e azatioprina 150 mg die. Facciamo le corna. Per il momento al mare mi sono scottata sotto l'ombrellone. non trovo la crema protezione 100 che avevo comprata, per quanto dicono che più di 50 non esiste, e da 100 è solo per mangiare sui malati reumatici???'